Copincollo da un mio post in altro forum
piccolo OT, forse neanche troppo
Delibera n. 538/01/CSP
Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 8 agosto 2001, n. 183
Articolo 3
Riconoscibilità del messaggio pubblicitario rispetto al resto del programma
4. I messaggi pubblicitari, incluse le telepromozioni e le televendite, in qualsiasi forma trasmessi, non possono essere presentati dal conduttore del programma in corso nel contesto dello stesso. Nella pubblicità diffusa prima o dopo i cartoni animati non possono comparire i personaggi dei medesimi cartoni animati.
Articolo 4
Inserimento della pubblicità nelle trasmissioni televisive
6. I programmi per bambini di durata programmata inferiore a trenta minuti non possono essere interrotti dalla pubblicità o dalle televendite.
7. Salvo quanto disposto, per i lungometraggi cinematografici e i film prodotti per la televisione, dall’articolo 3, comma 3, della legge 30 aprile 1998, n.122, i programmi di cartoni animati, sia trasmessi in forma autonoma sia inseriti nei programmi per bambini, non possono essere interrotti dalla pubblicità o dalle televendite. Tale disposizione non si applica ai programmi di cartoni animati che sono chiaramente destinati, per i contenuti e l’orario di trasmissione, ad un pubblico adulto.
9. Le disposizioni di cui ai commi 3, 4, 5, 6, non si applicano alle emittenti televisive locali, ai sensi e nei casi previsti dall’articolo 3, comma 6, della legge 30 aprile 1998, n.122.
http://www.conna.it/Leggi/AGCOM/delibera_538_01_CSP.htmda questo si capisce la decisione di dividere a metà gli episodi degli anime