siglomane ha scritto:
Visto che insistete a proseguire questo topic...

... chiedo umilmente: nel caso di un baratto, come fa un'eventuale accusa a dimostrare il valore economico della merce di scambio?
Mi spiego meglio.
Ipotizziamo che io scambi 20 sigle inedite con il 45 giri dei Magnifici eroi.
Come diavolo fa l'accusa a dimostrare il valore ODIERNO di quel vecchio pezzo di plastica?
Il problema, non è il valore!!!
E' che la Legge URBANI, anzi la stramaledetta Legge URBANI, vieta sempre e comunque a chiunque, lo scambio, la vendita, l'acquisto e l'uso di qualsiasi materiale protetto da diritti d'autore. PUNTO!
Prima della Legge, se lo facevi senza scopi di profitto, ma solo per uso personale, eri libero di fare ciò che volevi!!!
Un po' come per la droga! Se la vendevi eri colpevole di reato di spaccio, ma se la usavi no!
Quindi non puoi scambiare 20 sigle inedite di provenienza illegale (per esempio scaricate da internet) con il 45 giri dei Magnifici eroi.
Il pezzo di plastica (disco), non ha valore in riferimento al supporto di plastica, ma al suo insieme, costo del supporto + diritti d'autore sui brani.
Forse, ma sottolineo forse, l'unica maniera legale, è quella di pagare personalmente alla SIAE (o altro ente predisposto, per es. in USA è la RIIA), i diritti sulla copia illegale, rendendola così legale!